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Associazione GeA - Genitori Ancora

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Dal 1987 pratica e formazione alle soluzioni alternative alle dispute

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STATUTO
dell'Associazione GeA - Genitori Ancora
 

 

Lo statuto che segue è stato approvato in data 21 settembre 2004 dall'assemblea dell'Associazione GeA-Genitori Ancora; sostituisce lo statuto precedentemente in vigore ed è allegato all'atto costitutivo dell'Associazione GeA-Genitori Ancora del 20 ottobre 1987. (Allegato " B " ad atto Rep. N. 149.012/11.538)

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l’associazione denominata
Associazione GeA - Genitori Ancora
L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Legnano n. 26.
Essa è ente di tipo associativo avente natura culturale.
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO

Scopo dell’Associazione è quello di ideare, promuovere e sostenere esperienze consolidate in ambito formativo, organizzativo e relazionale in ogni ambito, in cui si riscontri la necessità di soluzioni alternative alle dispute (a.d.r.), con particolare attenzione a soluzioni alternative alle dispute, quali la mediazione familiare, in tema di processi di separazione personale tra coniugi o genitori e, più in generale, a situazioni di conflitto familiare.
L’Associazione, in tale contesto, intende favorire la circolazione di informazioni e di buona pratica, elaborate e definite dagli operatori attivi nei suddetti ambiti.
L’Associazione infine intende attivare e sostenere i contatti istituzionali, ad ogni livello, al fine, tra l’altro, di sensibilizzare gli interlocutori pubblici dei settori di volta in volta affrontati.

ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, sempre nell’ambito degli scopi di cui all’Art. 2 del presente Statuto, potrà tra l'altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

  2. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

  3. partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

  4. organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;

  5. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

  6. organizzare convegni, simposi ed eventi in genere;

  7. svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4 ASSOCIATI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Associati le persone fisiche e giuridiche e quei soggetti che saranno nominati tali, avendone fatto richiesta, con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei membri dal Consiglio d’Amministrazione. La delibera è inappellabile.
In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un associato.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio d’Amministrazione.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Sono Amici dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni, comunque associati, che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà suddividere gli Amici per categorie in relazione al tipo di contribuzione.
Gli Amici possono, su specifica richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente dell’Associazione, ottenere il diritto di utilizzare il marchio dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.
Il Consiglio d’Amministrazione decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l'esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità per mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità e gli ideali dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ART. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. le quote associative versate dagli Associati;

  2. i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;

  3. i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;

  4. i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio d’Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio d’Amministrazione redige ed approva il 31 marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed il conto economico dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

  •  l'Assemblea;

  •  il Consiglio d'Amministrazione denominato anche Consiglio direttivo;

  •  il Presidente;

  •  il Comitato dei Garanti, ove nominato;

  •  il Revisore dei Conti, ove nominato.

Le cariche all'interno dell'Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L'Assemblea ordinaria delibera su:

  1. le relazioni del Consiglio d’Amministrazione sulle attività svolte e da svolgere;

  2. il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore, ove nominato;

  3. l'elezione dei componenti il Consiglio d’Amministrazione;

  4. l'elezione, ove opportuno, del Comitato dei Garanti e/o del Revisore dei Conti;

  5. eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART. 10 CONVOCAZIONE E QUORUM

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso.
La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata.
Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che siano associati da almeno sei mesi. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di una.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto nel comma successivo.
Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 11 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione costituito da tre a nove membri, compreso il Presidente.
I componenti del Consiglio d’Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio d’Amministrazione può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività.
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione, ove opportuno, designa un Direttore dell’Associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.
Il Consiglio d’Amministrazione, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio d’Amministrazione, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegati allo stesso dal Consiglio.

ART. 14 IL COMITATO DEI GARANTI

L'assemblea, ove opportuno, nomina i membri del Comitato dei Garanti, scegliendoli tra professionisti di notorietà nazionale, esperti in mediazione e altre soluzioni alternative alle dispute (ADR); essi restano in carico tre esercizi e comunque sino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.
Il Comitato, composto da tre a sette membri, avrà il compito di vigilare sulle attività svolte dall'Associazione e sul rispetto dell'attività' stessa allo spirito ed alla finalità ideali dell'Ente.
I Garanti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell'Associazione e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea.
In caso di accertamento di difformità tra l'attività dell'Associazione e le finalità della stessa, il Comitato dei Garanti ne riferisce all'Assemblea.

ART.15 IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

ART. 16 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla decisione della Camera Arbitrale di Conciliazione istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

ART. 17 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Fabio Salina

F.to: NICOLETTA FERRARIO NOTAIO