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Lo statuto che segue è stato approvato in data 21 settembre 2004
dall'assemblea dell'Associazione GeA-Genitori Ancora; sostituisce lo
statuto precedentemente in vigore ed è allegato all'atto costitutivo
dell'Associazione GeA-Genitori Ancora del 20 ottobre 1987. (Allegato
" B " ad atto Rep. N. 149.012/11.538)
ART. 1
COSTITUZIONE
E' costituita l’associazione denominata
Associazione GeA - Genitori Ancora
L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Legnano n. 26.
Essa è ente di tipo associativo avente natura culturale.
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
La durata dell'Associazione è illimitata.
ART. 2
SCOPO
Scopo dell’Associazione è quello di ideare, promuovere e sostenere
esperienze consolidate in ambito formativo, organizzativo e
relazionale in ogni ambito, in cui si riscontri la necessità di
soluzioni alternative alle dispute (a.d.r.), con particolare
attenzione a soluzioni alternative alle dispute, quali la mediazione
familiare, in tema di processi di separazione personale tra coniugi o
genitori e, più in generale, a situazioni di conflitto familiare.
L’Associazione, in tale contesto, intende favorire la circolazione
di informazioni e di buona pratica, elaborate e definite dagli
operatori attivi nei suddetti ambiti.
L’Associazione infine intende attivare e sostenere i contatti
istituzionali, ad ogni livello, al fine, tra l’altro, di
sensibilizzare gli interlocutori pubblici dei settori di volta in
volta affrontati.
ART. 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, sempre nell’ambito
degli scopi di cui all’Art. 2 del presente Statuto, potrà tra
l'altro:
-
stipulare ogni opportuno
atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di
prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili
o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati,
che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli
scopi dell'Associazione;
-
stipulare convenzioni
per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
-
partecipare ad
Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui
attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al
perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
-
organizzare corsi di
formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
-
svolgere, in via
accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,
attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore
dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi
in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
-
organizzare convegni,
simposi ed eventi in genere;
-
svolgere ogni altra
attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie
finalità.
ART. 4
ASSOCIATI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Associati le persone fisiche e giuridiche e quei soggetti che
saranno nominati tali, avendone fatto richiesta, con deliberazione
adottata con la maggioranza di due terzi dei membri dal Consiglio d’Amministrazione.
La delibera è inappellabile.
In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al
comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un
associato.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e
fissata dal Consiglio d’Amministrazione.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non
rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Sono Amici dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti
od Istituzioni, comunque associati, che, condividendo le finalità
dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà suddividere gli Amici per
categorie in relazione al tipo di contribuzione.
Gli Amici possono, su specifica richiesta inoltrata al Consiglio
Direttivo per mezzo del Presidente dell’Associazione, ottenere il
diritto di utilizzare il marchio dell’Associazione, secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo medesimo.
ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE
L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare
per iscritto il proprio proposito al Presidente.
Il Consiglio d’Amministrazione decide inappellabilmente con
deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri
l'esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via
esemplificativa e non tassativa:
- morosità per mancato versamento della quota associativa entro il 31
marzo di ciascun anno;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i
conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione
ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre
componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità e gli ideali dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di
partecipazione dell'associato alla vita associativa.
ART. 6
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
-
le quote associative
versate dagli Associati;
-
i proventi delle
iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
-
i contributi liberi
offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per
disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione
specifica;
-
i contributi ed i
finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o
Privati.
Il Consiglio d’Amministrazione
decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali
investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla
destinazione delle rendite.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili,
fondi o riserve, né direttamente né indirettamente.
ART. 7
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e
termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio d’Amministrazione redige ed approva il 31 marzo di ogni
anno il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed
il conto economico dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea
degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto
economico avverrà entro il 30 giugno.
ART. 8
ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea;
-
il Consiglio
d'Amministrazione denominato anche Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
-
il Comitato dei
Garanti, ove nominato;
-
il Revisore dei
Conti, ove nominato.
Le cariche all'interno
dell'Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato,
sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento di specifici incarichi.
ART. 9
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in
regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti e che siano
associati da almeno sei mesi.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L'Assemblea ordinaria delibera su:
-
le relazioni del
Consiglio d’Amministrazione sulle attività svolte e da svolgere;
-
il rendiconto
patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal
Revisore, ove nominato;
-
l'elezione dei
componenti il Consiglio d’Amministrazione;
-
l'elezione, ove
opportuno, del Comitato dei Garanti e/o del Revisore dei Conti;
-
eventuali altri
argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché
sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo
comune.
ART. 10
CONVOCAZIONE E QUORUM
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione
su deliberazione del Consiglio stesso.
La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di
forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta
ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni
di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata
con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data
fissata.
Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto
spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota
associativa e che siano associati da almeno sei mesi. Ogni associato
maggiore di età ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di
una.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno
metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e
straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto
nel comma successivo.
Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è
necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi
degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza,
da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la
riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della
riunione.
ART. 11
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione
costituito da tre a nove membri, compreso il Presidente.
I componenti del Consiglio d’Amministrazione rimangono in carica per
tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro
successori. Essi sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante
l'esercizio sociale, il Consiglio d’Amministrazione può provvedere
alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva
Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente ogni
volta che ne ravveda l'opportunità ovvero su richiesta di un terzo
dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati
ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la
riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione è
richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il
Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.
ART. 12
COMPITI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione
dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la
gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e
nominare responsabili per settori di attività.
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto
ovvero dall’Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione, ove opportuno, designa un Direttore
dell’Associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni,
natura e durata dell’incarico.
Il Consiglio d’Amministrazione, ove opportuno, designa un Tesoriere
ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura
e durata dell’incarico.
ART. 13
PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del
Consiglio d’Amministrazione, esercita tutti i più ampi poteri di
iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo,
gestionale e promozionale dell'Associazione.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti,
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di
instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole
iniziative dell'Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il
funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle
competenze e dei poteri eventualmente delegati allo stesso dal
Consiglio.
ART. 14
IL COMITATO DEI GARANTI
L'assemblea, ove opportuno, nomina i membri del Comitato dei
Garanti, scegliendoli tra professionisti di notorietà nazionale,
esperti in mediazione e altre soluzioni alternative alle dispute
(ADR); essi restano in carico tre esercizi e comunque sino
all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro
nomina e possono essere rieletti.
Il Comitato, composto da tre a sette membri, avrà il compito di
vigilare sulle attività svolte dall'Associazione e sul rispetto
dell'attività' stessa allo spirito ed alla finalità ideali dell'Ente.
I Garanti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti
dell'Associazione e possono assistere, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea.
In caso di accertamento di difformità tra l'attività
dell'Associazione e le finalità della stessa, il Comitato dei Garanti
ne riferisce all'Assemblea.
ART.15
IL REVISORE DEI CONTI
L'Assemblea, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone
esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti che resta in carica
tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino
all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio
successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti
amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime
il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle
riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
ART. 16
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese
quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità,
saranno deferite alla decisione della Camera Arbitrale di
Conciliazione istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano.
ART. 17
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua
cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con
delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad
enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica
utilità.
ART. 18
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme
di legge vigenti in materia.
F.to: Fabio Salina
F.to: NICOLETTA FERRARIO NOTAIO
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