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LIMITAZIONE RESPONSBILITA’ GENITORIALE: E’ COMPETENTE IL TM

13/05/14
LIMITAZIONE RESPONSBILITA’ GENITORIALE: E’ COMPETENTE IL TM – Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6.5.14, Pres. Servetti, est. Muscio – Mottola Maria Rita

La legge 219 del 2012 nel modificare l’art. 38 disp. att. c.c. ha disposto la competenza del T.M. per tutte le decisioni connesse all’art. 333 c.c. senza alcuna distinzione tra le ipotesi previste dal 1° o dal 2° della disposizione stessa.

Le limitazioni alla responsabilità genitoriale possono essere decise, e quindi revocate, dal TM anche nel caso in cui il ricorso è presentato autonomamente da uno dei genitori. Unica eccezione sono le decisioni promosse nell’ambito dei processi di separazione o di divorzio che rimangono di esclusiva competenza del giudice ordinario.

La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

Nel caso di specie si esaminava la richiesta di un padre di modifica dell’affidamento del figlio minore al Comune.

Secondo la decisione in commento l’affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell’affidamento dei bambini all’ente locale realizza una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell’ambito dell’art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori.

decreto Trib Milano 14 – Domanda 333 comma II modifica limitazioni e Affido Ente



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