“Un bambino felice sarà un adulto maturo” G. Bollea

Codice Deontologico del mediatore familiare

Art.1 Definizione

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta (di seguito CEDIC) è un insieme d’indicatori di autoregolamentazione, d’identificazione e di appartenenza, cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i mediatori familiari nell’ambito del loro lavoro e anche durante il tirocinio, al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità.

Art.2 Scopo

Il CEDIC ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme di condotta cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione al fine ultimo di tutelare quanti entrano in contatto con il mediatore nella loro qualità di consumatori, persone e genitori e quindi in ultima analisi tutelare i minori coinvolti nella vicenda separativa, così come previsto dall’art.27-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Sono illeciti deontologici le condotte contrarie alla dignità professionale e qualunque violazione del codice penale.

I Mediatori Familiari hanno non solo l’obbligo di osservare il presente CEDIC ma ne sono parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalandone le inadempienze agli organi competenti.

L’adesione al presente codice non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Art.3 Definizione del profilo professionale e obiettivi della Mediazione Familiare

Il Mediatore Familiare è colui che fornisce la propria assistenza in un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato della Comunità Europea, con cui due o più parti (definite d’ora in poi mediandi) mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza.

Egli è un professionista qualificato a seguito di una specifica e rigorosa formazione teorico-pratica.  Interviene, quale figura terza e imparziale in un ambiente neutrale, in autonomia rispetto all’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di difficoltà o di cessazione del rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i mediandi raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi precisati, con particolare attenzione ai figli attraverso l’esercizio e il mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente e la supervisione, considerati obblighi in capo al Mediatore Familiare.

L’esercizio della Mediazione Familiare è libero, autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico. È fondato sull’obbligo del segreto professionale, sul rispetto dei mediandi (intesi anche nella loro qualità di consumatori) e dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

I mediatori familiari sono tenuti a osservare scrupolosamente gli obblighi e i divieti fissati nel presente CEDIC.

Art.4 Etica del Mediatore Familiare

L’esercizio della mediazione familiare comporta da parte del professionista mediatore imparzialità nei confronti delle parti.

Al Mediatore Familiare è proibito:

  • intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui esista o sia esistito un precedente legame personale e professionale (familiare, amicale e lavorativo);
  • erogare ai mediandi servizi che esulano dall’ambito specifico della Mediazione Familiare;
  • fare pressione sui mediandi affinché aderiscano a un accordo che non sia fonte di libero consenso;
  • accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri.

Il MF ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni o i consigli di ordine legale e/o psicologico e/o medico e/o attinenti a competenze diverse da quelle previste dalla Mediazione Familiare, devono essere ottenuti ricorrendo liberamente a professionisti iscritti ad ordini o collegi delle specifiche discipline interessate.

Art.5 Riservatezza

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui di Mediazione Familiare e sugli eventuali accordi raggiunti.

L’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche i tirocinanti, gli stagisti e gli allievi in formazione e in generale tutti coloro che, avendo ottenuto l’assenso di tutti i mediandi, assistono ai colloqui di Mediazione Familiare.

Art.6 Aggiornamento professionale

Il Mediatore Familiare ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio e degli utenti/mediandi.

Art.7 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I Mediatori Familiari devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime professionale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Art.8 Divieto di accaparramento degli utenti/mediandi

È vietata ogni condotta tesa direttamente o indirettamente all’acquisizione di rapporti di clientela con modalità non conformi alla correttezza e al decoro professionali.

Il divieto vale anche per l’invio a professionisti di altre discipline che deve restare sempre una libera e incondizionata scelta dei mediandi.

Art.9 Correttezza professionale

Nelle relazioni con altre professioni e professionisti, il Mediatore Familiare porterà il proprio contributo facendo riferimento alle caratteristiche fondanti della propria professione e dovrà tener conto e rispettare le norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni attività a esse riservate.

Il Mediatore Familiare contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando alle autorità competenti eventuali abusi. Utilizza il proprio titolo professionale per attività a esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Art.10 Supervisione professionale

Il Mediatore Familiare in caso di difficoltà nel proprio operato è tenuto a richiedere la supervisione professionale a Mediatori Familiari supervisori e/o colleghi Mediatori Familiari professionisti di lunga esperienza, al fine ultimo di offrire un servizio in grado di rispettare i principi di tutela descritti nell’art.2 del presente Codice.

In questi termini la supervisione professionale rientra nell’ambito della formazione permanente.

Art.11 Diritti degli utenti/mediandi

I mediandi fin dal primo incontro, nella loro qualità di utenti e consumatori, devono essere adeguatamente informati dal Mediatore Familiare circa gli obiettivi, le caratteristiche e le varie fasi del percorso di mediazione oltre che della specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti a ordini o collegi, in particolare dell’ambito giuridico, psicologico, psicoterapeutico e socio-assistenziale..

I mediandi inoltre devono apprendere dal Mediatore Familiare il costo degli incontri, le modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Per il pieno rispetto dei diritti di riservatezza personali dei mediandi, il Mediatore Familiare deve richiedere a essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Ai Mediatori Familiari è fatto divieto di vincolare gli utenti/mediandi con un contratto che li obblighi a effettuare un numero minimo di colloqui.

Gli utenti/mediandi, come lo stesso Mediatore Familiare, hanno il diritto di interrompere la Mediazione Familiare quando lo riterranno opportuno e i costi riguarderanno i soli incontri effettuati e quelli non effettuati perché gli utenti/mediandi non si sono presentati senza adeguato preavviso.

Il Mediatore Familiare otterrà l’incarico e il consenso esclusivamente dagli utenti/mediandi.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, i mediandi hanno il diritto di essere informati dal Mediatore Familiare che:

  • riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare, senza aggiungere alcun commento;
  • nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, tali accordi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o tramite i loro avvocati;
  • nel caso d’interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti;
  • l’invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso degli utenti/mediandi.

Per una completa informazione circa i propri diritti e i criteri etici e deontologici di condotta del Mediatore Familiare, copia del CEDIC dovrà essere a disposizione degli utenti/mediandi nella sede dei colloqui.

Art.12 Interruzione della Mediazione

La Mediazione può essere interrotta qualora:

  • lo decida uno o entrambi i mediandi;
  • il Mediatore Familiare valuti che non esistono le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione;
  • il Mediatore Familiare valuti che le regole della Mediazione Familiare non siano state rispettate;
  • il Mediatore Familiare non sia più in grado di garantire la necessità imparzialità.

Art.13 Dichiarazioni pubbliche

Tutte le dichiarazioni pubbliche dei Mediatori Familiari devono essere coerenti con i contenuti del presente Codice

Art.14 Elezioni

Il Mediatore Familiare che partecipi come candidato o sostenitore di candidati ad elezioni degli organi rappresentativi della propria professione, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni e al rispetto di tutti i candidati.

Art.15 Pubblicità

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio agli utenti/mediandi e al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

Nelle informative pubblicitarie i Mediatori Familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Art.16 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Ai Mediatori Familiari sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite Decreto Legisltivo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

Art.17 Informativa agli utenti/mediandi

Il Mediatore Familiare, qualora sia iscritto a una associazione di professionisti, ha l’obbligo, in applicazione della normativa vigente, di informare gli utenti/mediandi del proprio numero d’iscrizione all’Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire all’utente/cliente, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell’Associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale nazionale, del sito web, anche per consentire l’inoltro di eventuali reclami.

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art.18 Mancato rispetto del Codice Etico, Deontologico e di Condotta

L’Associazione GeA e le associazioni di professionisti della mediazione familiare, operano attivamente per garantire che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta descritte nel presente codice, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate degli Organismi di vigilanza della condotta professionale, predisposti dalle singole associazioni di professionisti.

Art.19  Norme di chiusura

Le disposizioni specifiche del presente CEDIC costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

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